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PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI SECONDO I CRITERI NZEB

Azione n. EC 02

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Il D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, definisce un edificio nZEB come:

edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1 (ovvero il D.M. 26/06/2015, cd. “Requisiti Minimi”). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ)”.

Progettare un edificio nZEB: i requisiti minimi di legge

Il D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, aveva introdotto due importanti scadenze per ciò che riguarda la progettazione di edifici nZEB, nello specifico:

  • A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
  • Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici, pubblici e privatidi nuova costruzione e agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante*.

A partire dal 1° gennaio 2021, quindi scatta l’obbligo in tutta Italia di progettare edifici “a energia quasi zero”, sia pubblici che privati. 

*Ristrutturazione rilevante

In base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

  • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
  • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Requisiti minimi richiesti a un Edificio nZEB

Il paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 (cd. “Requisiti Minimi”), definisce i requisiti da rispettare per gli nZEB.

Di seguito una schematizzazione che riporta i requisiti rimasti invariati e i nuovi requisiti per i quali, a partire dal 1° gennaio 2020, sono cambiati i limiti di legge:

Requisiti rimasti invariati

    • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T).
    • Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/ Asup utile).
    • Efficacia dei sistemi schermanti e del fattore di trasmissione solare.
    • Verifica inerzia termica: massa superficiale (Ms) e trasmittanza termica periodica (YIE).
    • Verifica trasmittanza termica dei divisori interni e dei componenti verso esterno dei locali non climatizzati.
    • Integrazione delle fonti rinnovabili (Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011).
    • Requisiti per cui sono cambiati i limiti
    • Indici di prestazione termica utile per riscaldamento (EPH,nd) e per raffrescamento (EPC,nd) [kWh/m2].
    • Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH) ed estiva (EPC) e globale dell’edificio, in energia primaria non rinnovabile e totale (EPgl), espesso in kWh/m2.
    • Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale (ηH) estiva (ηC) e per la produzione di acqua calda sanitaria (ηw).

I nuovi limiti di legge da dover rispettare dipendono principalmente dalle caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio dell’edificio di riferimento, per il quale occorre assumere trasmittanze più stringenti.

Soggetto responsabile   Comune di Aidone

Durata azione:  lungo termine

Stato azione:     in corso 

RISPARMI ENERGETICI, PRODUZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE GAS SERRA

Risparmio energetico [MWh/anno]: 1103       

Emissioni [tCO2/anno]: 275

Finanziamenti propri

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